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Legge 27/12/2006 n. 296

artistiche e di qualità, in linea con le finalità fissate dalla legge 9 luglio 1990 n. 188, é autorizzata la spesa di 1 milione di euro per gli anni 2007 e 2008. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, una somma pari a 50.000 euro per ciascun anno del triennio 2007-2009, é destinata al finanziamento del Museo internazionale delle ceramiche di Faenza di cui alla legge 17 febbraio 1968 n. 97. 938. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 937 avviene secondo i criteri e le modalità di utilizzo di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 16 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003. 939. All'articolo 2, comma 85, del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, é aggiunto, in fine, il seguente capoverso: "5ter. L'affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali, in deroga rispetto a quanto previsto nelle lettere c) ed f) del comma 5, avviene secondo i seguenti principi:

a) verifica preventiva della sussistenza delle capacità tecnicoorganizzative ed economiche dei concorrenti allo scopo di garantire un adeguato livello e la regolarità del servizio, secondo quanto disciplinato dalla normativa di settore;

b) valutazione delle offerte dei concorrenti che valorizzino l'efficienza, la qualità e la varietà dei servizi, gli investimenti in coerenza con la durata degli affidamenti e la pluralità dei marchi. I processi di selezione devono assicurare una prevalente importanza al progetto tecnico-commerciale rispetto alle condizioni economiche proposte;

c) modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitività dell'offerta in termini di qualità e disponibilità dei servizi nonché dei prezzi dei prodotti oil e non oil". 940. Al fine di garantire i livelli occupazionali del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e del Parco nazionale della Maiella é erogata a favore dell'ente Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e dell'ente Parco nazionale della Maiella la somma di euro 2.000.000, a decorrere dall'anno 2007, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso tali enti. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso gli enti Parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati, a decorrere dal 1° gennaio 2007 fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008. Al relativo onere si provvede attraverso riduzione del fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311. 941. In relazione a quanto previsto dal comma 61 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, al secondo periodo del comma 49 del medesimo

articolo 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli". 942. Allo scopo di potenziare l'attività di promozione e sviluppo del "made in Italy", anche attraverso l'acquisizione di beni strumentali ad elevato contenuto tecnologico e l'ammodernamento degli impianti già esistenti, é concesso, a favore degli enti fieristici, un contributo nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2007 a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 14-vicies semel del decreto-legge 30 giugno 2005 n. 115; convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005 n. 168, che é contestualmente abrogato. Le modalità, i criteri ed i limiti del contributo sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 943. Per le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione, l'aggiornamento e la promozione culturale a loro favore, la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero nonché il coordinamento delle iniziative relative al rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare, é autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2007 e 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. 944. Per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 139, e successive modificazioni, é autorizzata la spesa di 85 milioni di euro per l'anno 2007 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da ripartire secondo le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998 n. 295. 945. Per l'attuazione del Protocollo d'intesa tra il Governo italiano e la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, é autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2007, finalizzata al completamento del terzo lotto, secondo stralcio, tratto Gattinara-Padriciano, della grande viabilità triestina. 946. All'articolo 49, primo comma, dello Statuto speciale della regione Friuli- Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, l'alinea é sostituito dal seguente: "Spettano alla Regione le seguenti quote fisse delle sottoindicate entrate tributarie erariali riscosse nel territorio della Regione stessa:". 947. In applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 1° aprile 2004 n. 111, ed al fine di rendere efficaci le disposizioni ivi contenute, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 9, comma 7, del medesimo decreto relative ai servizi di trasporto ferroviario interregionale, da definire previa intesa fra il Ministero dei trasporti e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, i cui oneri saranno quantificati con successivo provvedimento, al numero 4) del primo comma dell'articolo 49 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1, e successive modificazioni, le parole: "otto decimi" sono sostituite dalle seguenti: "9,1 decimi". 948. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 946 e 947 decorre dal 1° gennaio 2008; conseguentemente, sono ridotte le seguenti autorizzazioni di spesa per gli importi sotto indicati:

a) stato di previsione del Ministero dei trasporti: legge 23 dicembre 2005 n. 266, articolo 1, comma 15, per l'importo di euro 1.875.000;

b) stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze: legge 23 dicembre 2005 n. 266, articolo 1, comma 15, per l'importo di euro 68.408.000. 949. Per la prosecuzione degli interventi per Roma-capitale della Repubblica, di cui alla legge 15 dicembre 1990 n. 396, e successive modificazioni, é autorizzata la spesa di 212,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 170 milioni di euro per l'anno 2009. 950. Per il finanziamento della promozione della candidatura italiana all'Esposizione universale del 2015 da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, é autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e di 1 milione di euro per l'anno 2008. 951. Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale di Saragozza del 2008 é autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2007, di 3,8 milioni di euro per l'anno 2008 e di 450.000 euro per l'anno 2009. 952. Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Shanghai 2010 é autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2007, di 1,25 milioni di euro per l'anno 2008 e di 7 milioni di euro per l'anno 2009. 953. Per la partecipazione dell'Italia alle Esposizioni di Saragozza 2008 e Shanghai 2010 sono istituiti, rispettivamente, un Commissariato per l'Esposizione di Saragozza 2008 e un Commissariato generale per l'Esposizione di Shanghai 2010. Essi cessano di operare entro nove mesi dalla chiusura delle relative Esposizioni, dopo la presentazione dei rendiconti finali delle spese di cui, rispettivamente, ai commi 951 e 952. 954. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del commercio internazionale, sono nominati il Commissario del Governo per l'Esposizione di Saragozza 2008 ed il Commissario generale del Governo per l'Esposizione di Shanghai 2010. 955. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sono altresì nominati i Segretari generali del Commissariato e del Commissariato generale, scelti tra i funzionari della carriera diplomatica con il grado di ministro plenipotenziario, i quali esercitano le loro funzioni in raccordo con i rispettivi Commissari, sostituendoli in caso di assenza o di impedimento. 956. Il Commissario e il Commissario generale gestiscono i fondi di cui, rispettivamente, ai commi 951 e 952 e ordinano le spese da effettuare in Italia e all'estero per la partecipazione dell'Italia, nonché le spese per le manifestazioni a carattere scientifico, culturale ed artistico collegate alle finalità delle esposizioni. Il Commissario e il Commissario generale, nello svolgimento dei loro compiti, sono autorizzati a derogare alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato in materia di contratti. Il Commissario e il Commissario generale presentano al Ministero degli affari esteri il preventivo delle spese e, entro nove mesi dalla data di chiusura delle rispettive esposizioni, i rendiconti finali delle spese sostenute. 957. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Commissario e il Commissario generale si avvalgono ciascuno del supporto di un dirigente di prima fascia ovvero di un dirigente incaricato di funzioni dirigenziali generali ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, anche in deroga all'articolo 3, comma 147, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, nominato dal Ministero degli affari esteri tra gli appartenenti al proprio ruolo dirigenziale, con funzioni di direttore amministrativo, e di cinque unità di personale dipendente dal medesimo Ministero ovvero dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, in posizione di comando o in altre posizioni analoghe, secondo i rispettivi ordinamenti. Le strutture di supporto al Commissario e al Commissario generale comprendono altresì personale assunto con contratto a tempo determinato, che ha diritto a un trattamento onnicomprensivo a carico del Commissariato o del Commissariato generale commisurato a quello stabilito dalle norme dello Stato ospitante nell'ambito delle Esposizioni. Tale personale, ove assunto in Italia, ha diritto altresì al rimborso delle spese di viaggio ed alloggio nelle sedi espositive, esclusa ogni indennità di missione. Il Commissario e il Commissario generale possono avvalersi di consulenti in possesso di specifiche professionalità. 958. Il Commissario e il Commissario generale, se dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, i Segretari generali e i direttori amministrativi sono collocati per tutta la durata dell'incarico nella posizione di fuori ruolo o in posizione analoga secondo i rispettivi ordinamenti, in eccedenza alle quote stabi- lite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958 n. 571, e successive modificazioni, o da qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare. 959. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze, é stabilita l'indennità spettante al Commissario, al Commissario generale, ai Segretari generali, ai direttori amministrativi ed al restante personale di cui al comma 957, per l'intero periodo di svolgimento delle funzioni, dovunque svolte, dalla data di conferimento dell'incarico. Tale indennità non ha natura retributiva e tiene conto della delicatezza dell'incarico, dei relativi oneri e dell'intensità dell'impegno lavorativo. Essa non può essere superiore a quelle spettanti ai corrispondenti gradi del personale appartenente ai ruoli della carriera diplomatica, di quella dirigenziale e delle altre carriere del Ministero degli affari esteri e si aggiunge, per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni, alle competenze stipendiali di base metropolitane. 960. Per i periodi di servizio prestati fuori sede é corrisposto ai soggetti di cui ai commi 954, 955 e 957 il rimborso delle sole spese di viaggio, in conformità alle disposizioni vigenti. 961. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, é nominato un collegio di tre revisori dei conti, scelti tra i dirigenti dei rispettivi Ministeri, dei quali uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, e due designati rispettivamente dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro del commercio internazionale. 962. Agli oneri derivanti dai commi da 953 a 961 si provvede nell' ambito delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 951 e 952. 963. A decorrere dall'anno 2007 e fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, il contributo previsto dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1964 n. 1280, da ultimo rideterminato dall'articolo 9, comma 1, della legge 16 dicembre 1999 n. 494, e confluito nel fondo consolidato di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, é incrementato di 175 milioni di euro annui. 964. Per la prosecuzione degli interventi relativi al Sistema "Alta Velocita/ Alta Capacità" della linea Torino-Milano-Napoli é autorizzata la spesa complessiva di 8.100 milioni di euro nel periodo 2007-2021, di cui 400 milioni per l'anno 2007, 1.300 milioni per l'anno 2008, 1.600 milioni per l'anno 2009 e 4.800 milioni per il periodo 2010-2021, in ragione di 400 milioni di euro annui. Le somme di cui al precedente periodo sono interamente impegnabili a decorrere dal primo anno di iscrizione. 965. Per la prosecuzione degli interventi alle linee trasversali e, in particolare, per la progettazione definitiva del raddoppio dell'intero tracciato della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), funzionale al rafforzamento del corridoio plurimodale Tirreno-Brennero, é autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. 966. Gli oneri per capitale ed interessi dei titoli emessi e dei mutui contratti da Infrastrutture Spa fino alla data del 31 dicembre 2005 per il finanziamento degli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria ad alta velocità "Linea Torino-Milano- Napoli", nonché gli oneri delle relative operazioni di copertura, sono assunti direttamente a carico del bilancio dello Stato. Fatti salvi i diritti dei creditori del patrimonio separato costituito da Infrastrutture Spa sono abrogati il comma 1, ultimo periodo, il comma 2, ultimo periodo, e il comma 4 dell'articolo 75 della legge 27 dicembre 2002 n. 289. 967. La Cassa depositi e prestiti Spa, in quanto succeduta ad Infrastrutture Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 79, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, promuove le iniziative necessarie per la liquidazione del patrimonio separato costituito da Infrastrutture Spa. A seguito della predetta liquidazione cessa la destinazione dei crediti e proventi di cui al comma 4 dell'articolo 75 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, e sono estinti i debiti di Ferrovie dello Stato Spa e di società del Gruppo relativi al citato patrimonio separato sia nei confronti del patrimonio separato stesso sia nei confronti dello Stato. 968. L'assunzione degli oneri a carico del bilancio dello Stato di cui al comma 966 nonché l'estinzione dei debiti di Ferrovie dello Stato Spa e di società del gruppo di cui al comma 967 si considerano fiscalmente irrilevanti. 969. I criteri e le modalità di assunzione da parte dello Stato degli oneri di cui al comma 966, di liquidazione del patrimonio separato di cui al comma 967, nonché i criteri di attuazione del comma 964, sono determinati con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. 970. Al comma 8 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 188, dopo il primo periodo, é inserito il seguente: "L'incremento annuo del canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria Alta Velocita/Alta Capacità non dovrà comunque essere inferiore al 2 per cento". 971. E autorizzata la spesa di euro 400 milioni per l'anno 2007 da riconoscere a Trenitalia Spa, a titolo di contributo per la remunerazione degli obblighi di servizio pubblico con lo Stato forniti, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, ed in conformità all'articolo 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, fino al 2003. 972. Ai fini del rimborso degli interessi e della restituzione delle quote capitale dei mutui accesi in applicazione del decreto-legge 7 dicembre 1993 n. 505, convertito, dalla legge 29 gennaio 1994 n. 78, per il triennio 2007-2009, é posto a carico dello Stato, per l'importo annuo di 27 milioni di euro, l'onere per il servizio del debito già contratto nei confronti di Infrastrutture Spa, per il periodo dal 1° agosto 2006 al 31 dicembre 2007 in relazione alla realizzazione del "Sistema alta velocita/alta capacità". 973. É autorizzata la spesa complessiva di euro 311 milioni per l'anno 2007, in relazione all'adeguamento dei corrispettivi per gli oneri di servizio pubblico sostenuti in attuazione dei contratti di servizio con le regioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, e successive modificazioni, e al relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, ed all'articolo 52 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, ivi compreso il recupero del tasso di inflazione programmata degli anni precedenti. 974. A copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale é autorizzata l'ulteriore spesa di 1.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008; tale maggiore spesa é destinata, in misura non inferiore al 50 per cento, agli investimenti nella rete regionale e locale. 975. Il comma 84 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, é sostituto dal seguente: "84. Sono concessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, e successive modificazioni, a Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo contributi quindicennali di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 per la prosecuzione degli interventi relativi al sistema alta velocita/alta capacità Torino-Milano-Napoli e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2007 a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale". 976. A valere sulle risorse di cui al comma 974, la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 é destinata specificamente all'ammodernamento della tratta ferroviaria Aosta-Chivasso. 977. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443, e successive modificazioni, é autorizzata la concessione di contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per le esigenze infrastrutturali delle capitanerie di porto. 978. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 é altresì autorizzato un contributo di 3 milioni di euro per consentire lo sviluppo del programma di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture del Corpo delle capitanerie di porto - guardia costiera. 979. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana lombarda, a valere sulle risorse di cui al comma 977, é autorizzato un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. A tal fine le funzioni ed i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti ad ANAS Spa per la realizzazione dell'autostrada Pedemontana Lombarda, dell'autostrada diretta Brescia-Bergamo-Milano, delle tangenziali esterne di Milano, sono trasferiti da ANAS Spa medesima ad un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti alla realizzazione delle infrastrutture autostradali e che viene appositamente costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa ANAS Spa e dalla regione Lombardia o da soggetto da essa interamente partecipato. Sempre a valere sugli importi di cui al comma 977, é altresì autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 per la realizzazione del tratto della metropolitana di Milano M4 Lorenteggio- Linate. A valere sul medesimo stanziamento una quota é destinata al poten- ziamento della rete ferroviaria locale lombarda con priorità per le tratte ad alta frequentazione adibite al trasporto dei pendolari. 980. Le quote dei limiti di impegno, autorizzati dall'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002 n. 166, e successivo finanziamento a carico dell'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, decorrenti dagli anni 2003, 2004 e 2005, non impegnate al 31 dicembre 2006, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti. 981. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia di cui alla delibera CIPE n. 98/06 del 29 marzo 2006, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 92, del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, che sono corrispondentemente ridotte, é autorizzato un contributo quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007. A tal fine, il completamento della progettazione e della relativa attività esecutiva, relativamente alla realizzazione dell'opera, può avvenire anche attraverso affidamento di ANAS Spa ad un organismo di diritto pubblico, costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa società e dalla provincia di Latina. Con atto convenzionale é disciplinato il subentro nei rapporti attivi e passivi inerenti alla realizzazione delle predette opere infrastrutturali. 982. Per assicurare l'autonomia finanziaria alle autorità portuali nazionali e promuovere 1' autofinanziamento delle attività e la razionalizzazione della spesa, anche al fine di finanziare gli interventi di manutenzioni ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, con priorità per quelli previsti nei piani triennali già approvati, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, sono attribuiti a ciascuna autorità portuale, a decorrere dall'anno 2007, per la circoscrizione territoriale di competenza:

 

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